1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.
| 1. Il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenta al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento: a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra; b) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; c) alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore; d) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato. |
1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla rubrica la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di trasporto»; al comma 1 la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di contratti di trasporto» e le parole: «di voli aerei» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi di trasporto». | |
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